L'articolo 8 della legge n. 180/2026 introduce la possibilità di votare nel Comune di temporaneo domicilio, purché situato in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale. La disciplina riguarda le elezioni di Camera e Senato, le europee e i referendum costituzionali e abrogativi, ma non le elezioni amministrative e regionali.
Viene pertanto istituito, presso ogni ufficio elettorale comunale, un elenco degli elettori fuori sede, da gestire e aggiornare annualmente.

Chi può richiedere l'iscrizione
Possono presentare domanda gli elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o lavoro, con permanenza prevista di almeno nove mesi.
Sono ammessi anche gli elettori sottoposti a cure o trattamenti sanitari per almeno tre mesi, nonché i caregiver familiari e i genitori o familiari conviventi che assistono minori in cura presso strutture sanitarie fuori Regione, alle condizioni previste dalla legge. Per le categorie sanitarie, il periodo di cura o assistenza deve comprendere la data della consultazione.

Modalità di presentazione

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.


Scadenze per domande e revoche:
• 31 dicembre di ogni anno: domande per studio o lavoro, quando i requisiti sono già presenti, valide per le consultazioni dell'anno successivo.
• Entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno precedente il voto, per studio o lavoro quando la condizione sorge dopo il 31 dicembre.
• Entro il 45° giorno precedente la consultazione: domande per motivi sanitari, assistenziali e familiari.

 L'iscrizione ha durata annuale e deve essere rinnovata per l'anno successivo. Le revoche seguono le stesse modalità e scadenze delle domande.

In allegato il modello di domanda che deve essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

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  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  (solo nel caso in cui il richiedente disponga ed invii la domanda attraverso un account di posta elettronica certificata).

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori
sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

- la condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71. 

Non ammissione: se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto fuori sede, il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto.

Attestazione di ammissione: entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata. L'attestazione può essere inviata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.


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